IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1 febbraio 2002, recante: "Dichiarazione dello stato di emergenza nei
territori  dei comuni di Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza,
colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001";
  Vista  la  richiesta  dell'assessore  alla  Protezione civile della
regione Emilia-Romagna, di cui alla nota in data 16 gennaio 2003;
  Considerato  che  si  rende  imprescindibile ed urgente avviare nei
comuni  colpiti  dall'evento  meteorologico  del  20 ottobre 2001 gli
interventi  per  il  ripristino  in  condizioni  di  sicurezza  delle
infrastrutture  e degli edifici pubblici, necessari per conseguire il
ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  nonche' per favorire la
ripresa delle attivita' produttive;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 31 gennaio 2003;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  in  considerazione  di  quanto espresso in
premessa,  e'  prorogato,  fino  al  31 dicembre  2003,  lo  stato di
emergenza  in  relazione  agli  eventi meteorologici verificatisi nei
territori dei comuni di Ottone e Cerignale in data 20 ottobre 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi